La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione compreso il cortile antistante l’edificio scolastico nella disponibilità della scuola ove viene consentito l’accesso e lo stazionamento degli utenti e in particolare degli alunni.
La responsabilità del Ministero dell’istruzione o dell’ente gestore di una scuola privata, nell’ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, è duplice: contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta; extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri (Cass. n. 3680/2011; n. 16947/2003).
Gli incidenti scolastici possono concernere i seguenti ambiti:
Incidenti nei corridoi: nei corridoi i ragazzi sono spesso portati a giocare e correre specie nell’intervallo, ma i corridoi non sono stati pensati per questo utilizzo e spesso presentano diversi fattori di rischio.
Incidenti all’aria aperta: molte scuole hanno a disposizione degli studenti giardini o piccoli spazi ma queste aree spesso non sono predisposti per tale impiego così è frequente che si verifichino cadute su zone asfaltate per non parlare di pericoli ben più gravi.
Incidenti in palestra: i quali solitamente rappresentano l’ipotesi più frequente.
Infortunistica Triangolo con la collaborazione dei suoi professionisti può farti ottenere il congruo risarcimento del danno anche nell’ipotesi di incidente scolastico.